Assemblee Condominiali e Coronavirus

Le assemblee di condominio sono ormai bloccate su tutto il territorio italiano. Il Dpcm 4 marzo 2020 non lascia dubbi interpretativi:

«sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)» e la disposizione richiamata recita: «mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro». Il Dpcm 8 marzo 2020 poi ha disposto che è necessario:

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute” (nel DPCM del 8/3/20 detta limitazione era valida per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, poi estesa a tutta Italia con il DPCM del 9/3/2020).

Un collega amministratore qualche giorno fa ci ha detto che avrebbe convocato “ad ogni costo” l’assemblea per rientrare nei disposti dell’art 1130 c.10 del C.C. (redazione rendiconto condominiale e convocazione entro 180 dell’assembla per la sua approvazione). A parere nostro, in una situazione emergenziale come quella attuale e in attesa che possano essere emanate norme ad hoc per il mondo condominiale, bisogna agire con il buonsenso.

Avete valutato cosa succederebbe all’amministratore se convocasse un’assemblea durante la quale si verifichi o possa verificarsi un contagio? Le responsabilità dell’amministratore potrebbero essere enormi fino ad essere chiamato in causa per l’incauta convocazione.

Taluni amministratori (i più tecnologicamente attrezzati) si stanno organizzando per assemblee in videoconferenza:

l’idea è efficace ma attenti al fatto che ai sensi del’’art. 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile , l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

Appare chiaro che anche tale modalità non possa superare i divieti di convocazione di riunioni stabilite dagli attuali DPCM in materia di tutela della salute. Resta comunque anche da considerare che ad ogni condomino deve essere garantita la possibilità di partecipare, cosa non del tutto scontata vista la necessità di dotazione tecnologica adatta e necessaria (laptop, pc, smartphone, connessione sufficientemente potente ecc) oltre ad un minimo di dimestichezza a livello informatico. Per un eventuale confronto con i condomini , anche se non valido ai fini di effettiva convocazione dell’assemblea, visto il periodo di difficoltà, ci sono varie piattaforme che erogano questi servizi (per citarne solo alcune Gotomeeting, Google meet, Skype, Join.me, Appear.in, Anymeeting, ma in rete potete trovare molto altro).

I nostri consigli sono questi:

a) posticipare le assemblee finché non saranno rimossi i divieti imposti dai DPCM che abbiamo citato;

b) comunicare l’impossibilità di convocare ai propri condomini stante i provvedimenti straordinari emessi in questi giorni di emergenza;

c) nell’interesse dell’erogazione delle forniture essenziali (acqua, luce, gas, ecc) trasmettere il rendiconto della gestione precedente, il preventivo della gestione futura sulla base delle spese sostenute nell’anno precedente ed emettere il piano rate condominiali sulla base del preventivo non ancora approvato, specificando il carattere eccezionale della richiesta e la possibilità di eseguire i conguagli in sede di approvazione prossima del preventivo stesso. Ricordiamo anche che l’attività di amministrazione condominiale, pur con le difficoltà del momento, può andare avanti:

– la gestione quotidiana non necessita di decisioni assembleari

– gli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio devono essere compiuti senza necessità di assemblea.

(articolo 1130 n. 4 del Codice civile).

Sarà poi buona regola far ratificare, alla prima assemblea utile, le azioni svolte in questo particolare periodo di estrema emergenza, in modo da riportare nell’alveo della normale procedura le decisioni assunte dall’amministratore.

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Se affronteremo questa emergenza con responsabilità, non abbattendosi dinanzi alle difficoltà, ne usciremo umanamente rafforzati e presto potremo ripartire guardando con fiducia al futuro

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#iorestoacasa

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