
L’annunciato provvedimento con le nuove restrizioni alle attività lavorative a causa del Coronavirus, il DPCM 22 Marzo 2020, è stato pubblicato oggi (23 Marzo 2020) in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.76 del 22-03- 2020) ed è immediatamente vigente ed efficace fino al 3 Aprile 2020. Fin dal suo annuncio, con messaggio “urbi et orbi” del Presidente Conte nella serata (quasi nottata) del 21 Marzo scorso, il dubbio su quali fossero le attività da sospendere e quelle che invece dovevano assicurare la continuità di svolgimento è stato immediato. Una prima schiarita si è avuta con la pubblicazione del provvedimento de lPresidente del Consiglio dei Ministri.
Il DPCM 22 Marzo 2020 è applicabile sull’intero territorio nazionale e statuisce la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1 allo stesso DPCM.
L’allegato 1 è un elenco di attività che non sono soggette a sospensione. Detto allegato fa un elenco delle attività classificate in base ai Codici ATECO, consistente in una classificazione utilizzata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica Italiano) utile per distinguere le attività a livello contributivo ai fini statistici di carattere economico. Il codice, fornito all’’apertura di una nuova attività, stabilisce la macrocategoria di pertinenza dell’attività precipua, con possibile maggior dettaglio in caso di altre attività di carattere secondario.
Le domande di chi ci segue sono molteplici e non è possibile soddisfarle immediatamente con una risposta certa.
Il dubbio più ampio è quello di valutare se le ordinanze più stringenti adottate da alcune Regioni (ad oggi Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Campania) sono predominanti rispetto al DPCM di carattere nazionale.
I giuristi sono al lavoro per chiarire se prevale la gerarchia delle norme nel caso di materie costituzionalmente affidate alle Regioni. Da parte nostra il consiglio è, ancora una volta, di usare il buonsenso.
Per completezza il Codice ATECO per i geometri è il 71.12.30, ingegneri 71.12.10, architetti 71.11.00, periti industriali 74.90.91, commercialisti 69.20.11.
Domanda 1: Gli studi professionali hanno possibilità di continuare la propria attività?
Nelle Regioni che non hanno emanato disposizioni ad hoc senza dubbio posso restare aperti. Oltre ad essere nell’elenco allegato 1, l’articolo 1 del DPCM, alla lettera a) riporta testualmente: “Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”, quindi gli studi professionali (per quanto ci riguarda direttamente geometri, ingegneri, architetti, periti ecc) possono continuare l’attività, con le raccomandazioni del DPCM 11/03/2020 e cioè:
“Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;”
Nelle Regioni che hanno emesso specifiche ordinanze, come sopra richiamato, finchè non verrà chiarito quale delle norme siano predominanti in consiglio è di sospendere
l’attività di studio e, per quanto possibile, operare da casa lavorando in remoto. Precisazione doverosa per gli amministratori di condominio (codice ATECO 68.32.00): l’attività non è compresa tra quelle escluse della sospensione da allegato 1 (sospese attività in ufficio ma sempre possibili in smart working). In realtà, però, la lettera a) dell’articolo 1 del DPCM recita: “Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.” Quindi se l’attività di amministratore di condominio è attività professionale non dovrebbe essere sospesa. Insomma un bel guazzabuglio!!!! Sempre con il buonsenso si ritiene che siano senz’altro ammesse le sole azioni di estrema urgenza (ad esempio danni ingenti agli immobili, pericoli di crollo, interruzione di servizi di pubblica utilità ecc.). Per tutto il resto dell’attività ordinaria meglio astenersi dal frequentare lo studio e lavorare quindi da remoto (viste anche le possibili altre limitazioni regionali, ove disposte).
Per le attività professionali svolte nelle Regioni che hanno emesso propri provvedimenti in materia di sospensione attività, dovremmo necessariamente attendere un chiarimento da parte del legislatore.
Domanda 2: I cantieri edili devono essere sospesi?
Anche in questo caso c’è da verificare se la Regione in cui sono dislocati i cantieri ha disposto restrizioni particolari.
Se la Regione non ha emesso provvedimenti specifici vale ancora l’articolo 1 DPCM 22 Marzo 2020 ed il già richiamato allegato 1. Il codice ATECO per le costruzioni edili è il 41 , ed in particolare il codice 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali che comprende:
- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano
- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi
- assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali
Il codice ATECO 41 non è compreso nell’elenco dell’allegato 1 e tali attività sono da comprendersi tra quelle sospese. Tra i cantieri che possono rimanere in attività l’allegato inserisce i seguenti:
- 42 Ingegneria civile
- 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
- 42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
- 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
- 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
- 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
Le attività sopracitate che possono continuare nel loro svolgimento devono comunque assumere “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;”
Tali misure dovranno essere adottate dal Coordinatore per la Sicurezza, relativamente ai cantieri edili (ove presente), o al Direttore dei Lavori (se non è stato nominato il CSE). Per esperienza di chi scrive riuscire, in un cantiere edile, a garantire la distanza interpersonale tra operatori appare assai difficile. Il consiglio ancora una volta è quello di sospendere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere ed attendere la fine dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.
Qualche link utile:
DPCM 22 Marzo 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
Codici ATECO Costruzioni https://www.codiceateco.it/sezione?q=F
Codici ATECO attività professionali ingegneristiche e geometri https://www.codiceateco.it/classe?q=71.12
Codici ATECO attività professionali architetti https://www.codiceateco.it/classe?q=71.11
Codici ATECO attività professionali amministratori condomini https://www.codiceateco.it/categoria?q=68.32.00ali